La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello presentato dalla Società Taormina Calcio avverso la perdita della gara per 0-3 contro il Rosolini (sul campo 0-0) e del dirigente accompagnatore Roberto De Clò . La motivazione: posizione irregolare del giocatore Musah Abu Anifa.
La tesi sostenuta dai taorminesi : L’A.S.D. Taormina, con appello inviato a mezzo fax in data 4 febbraio 2015, impugna le decisioni epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Musah Abu Anifa sarebbe stato in posizione regolare al momento in cui ebbe a disputare la gara in oggetto, per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo e, conseguentemente, annullata la sanzione disciplinare a carico del proprio dirigente accompagnatore”.
Non è dello stesso avviso la Corte Sportiva di Appello Territoriale – come si legge nel comunicato: rileva, preliminarmente, che l’appello per ciò che attiene il risultato della gara è inammissibile, in quanto non risulta contestualmente comunicato alla controparte ai sensi del combinato disposto dell’art. 46 del comma 5 in relazione all’art. 33 comma 5 del C.G.S.
Parimenti inammissibile risulta l’appello, relativamente alla sanzione a carico del dirigente accompagnatore irrogata in misura inferiore a un mese, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.